Il DL 76/2013: programma per l’incremento dell’occupazione in GURI del 28 giugno 2013 alcuni spunti di riflessione.

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Come anticipato alcuni giorni or sono in commento alla bozza del DL   è stato pubblicato in GURI del 28.6 u.s il DL di che trattasi, entrato in vigore dal giorno di pubblicazione.
La manovra economica prevista dal Governo Letta  per incrementare l’occupazione passa, tra l’altro,  per modifiche al  contratto a tempo determinato e con azioni di carattere economico.
 
Si favorisce da una parte una maggiore flessibilità e dall’altra si riportano alla situazione ante riforma Fornero le vacatio tra un contratto a termine e quello successivo.  Queste ultime ritornano a 10 e 20 gg per contratti fino a sei mesi o superiori. La contrattazioen collettiva può modificare tali limiti.
Le modifiche ineriscono, tra l’altro,  il contratto a tempo determinato cd. acausale. Lo stesso supera il limite del divieto di proroga  che  con l’esecutività del DL, ora pubblicato in GURI, saranno  possibili fermo rimanendo il periodo di 12 mesi.
La contrattazione collettiva inoltre può  individuare ipotesi  addizionali che consentono al datore di lavoro di fare ricorso a tale strumento, superando il dubbio  di una sostituzione delle motivazioni contrattuali  al posto di quelle legali.
 
La negoziazione sindacale potrà ampliare  il campo di applicazione del contratto acausale. Viene eliminato il contingentamento del 6%.
I contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi potranno tuttavia individuare, anche in misura non uniforme, limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato acausale così giá previsto per i contratti a termine col cd. causalone. Questo è un limite rispetto alla previgente Legge 92/2012.
 
Come si diceva vi sono anche azioni di carattere economico – limitate in vero a parere di chi scrive  – al fine di favorire l’occupazione giovanile , favorendo solo i contratti a tempo indeterminato che rappresentino un incremento della base occupazionale del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti all’assunzione. Il DL 76/2013  riconosce incentivi per sole  nuove assunzioni a tempo indeterminato  aggiuntive di lavoratori di età compresa fra 18 e 29 anni. Si mettono a disposizione  794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 di cui 500 milioni per le regioni del Mezzogiorno e 294 milioni per le restanti del Centro-Nord.
 
Per potere fruire dei benefici economici il dipendente che viene assunto di età tra i 18 e i 29 anni deve rientrane in almeno una di queste ipotesi:
1.    essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
2.    non avere un diploma di scuola media superiore o professionale;
3.    vivere da soli o con una o più persone a carico.
 
L’incentivo per il datore di lavoro è pari al 33% della retribuzione lorda imponibile ai fini INPS, per un periodo massimo di 18 mesi ed non può superare i 650 euro per dipendente . Il beneficio è riconosciuto invece per massimo  12 mesi anche in caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e sempre vi sia un’assunzione addizionale. Nel caso si stabilizzazione non vigono le condizioni soggettive  suindicate.
Il beneficio verrà fruito dai datori di lavoro mediante conguaglio con i contributi dovuti nella denuncia contributiva mensile UNIEMENS.  L’INPS stabilirà – entro termini certi definti dal DL e dopo le veirifiche procedurali congiuntamente con il Ministero del Lavoro -   le modalità operative per la fruizione e dovrà  monitorare l’utilizzo dei fondi con riconoscimento dell’incentivo in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione indicata nelle domande. L’assunzione che fornisce il beneficio è quella non dovuta per legge o contratto.
 
Viene  reso strutturale un incentivo – già presente sperimentalmente in passato -  relativo al  riconoscimento di un beneficio  a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che percepiscono l’ASpI. Al datore che assumerà  spetterà il 50%  cento dell’indennità residua ASPI  che  avrebbe percepito il disoccupato. Il beneficio non spetta se il lavoratore è stato licenziato, nei sei mesi precedenti, dalla stessa azienda o da altra che presenta assetti sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume.
 
Un’importante novità è riferita al ritono al passato dello statusi di disoccupato: ritornano ilimiti di reddito esente per rapporti di lavoro subordinato (8.000,00 euro) ed autonomo  (4.800,00) soppressi dalla legge Fornero.  
 
Michele Regina
30/06/2013

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