Decreto Legge 69/2013 ( c.d. DL del Fare ): alcune novità in tema lavoro.

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E' stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, con le disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

Si commentano brevemente alcune norme che impattano sulle aziende in tema lavoro.

L'art. 42 del Decreto Legge n. 69/2013 c.d. Decreto del Fare ha previsto – tra le altre certificazioni sanitarie non attratte dal D.lgs 81/2008 - la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti e dei minori. Quindi dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi certificativi non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro.  

Restano tuttavia fermi- come si diceva infra- gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

In breve sono quindi abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l’assunzione;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti;

d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;

e) certificato di idoneità` psico-fisica all’attività di maestro di sci.

Inoltre, sono abrogate le disposizioni relative all’obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio.

L’art. 31 inerisce il DURC nei lavori pubblici .

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in caso di DURC che indichi un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto le stazioni appaltanti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Viene previsto che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscano esse stesse d’ufficio telematicamente il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai fini della verifica e controllo dei requisiti, per la stipula del contratto e il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il certificato di collaudo.

Si prevede sempre negli appalti pubblici il periodo di validità del DURC di 180 gg .

Il DURC non deve essere richiesto in presenza di un documento precedente ancora valido .

Si apportano modifiche alla regolarizzazione delle inadempienze ai fini del rilascio del DURC con il coinvolgimento dei consulenti del lavoro .

Con l’art. 50 viene abrogata la disposizione sulla responsabilità solidale fiscale dell’appaltatore per il versamento all’Erario della sola IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto.

La responsabilità solidale residua pertanto per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Il successivo art. 51 manda definitivamente il 770 mensile mail deocollato.

 

Michele Regina
Cdl
27/06/2013

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