Tirocini all’estero.

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Con Interpello n° 20 del 2013 il Ministero fornisce risposta al Centro Studi Marco Biagi di Modena sui tirocini all’estero .

Infatti l’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha proposto  interpello al fine di conoscere il parere del Ministero su quale sia la disciplina si a applicabile ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari da espletarsi fuori dai confini nazionali.

Più nel dettaglio è stato chiesto di fornire specifiche sulle  fattispecie di tirocini: quelli da svolgersi in territorio straniero, nonché quelli da espletarsi all’esterno dei confini nazionali ma in territorio italiano, quali ad esempio i tirocini attivati presso le ambasciate.
Il Ministero risponde “Il tirocinio costituisce uno strumento rivolto a soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e che possono aver luogo nell’ambito di processi formativi (c.d. tirocini curriculari) o nell’ambito di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo (c.d. tirocini non curriculari).

Attualmente la disciplina dell’istituto trova le sue fonti in diverse disposizioni di legge, sia nazionali che regionale.Sul piano nazionale si ricordano, in particolare, l’art. 18 della L. n. 196/1997 e relativo D.M. 142/1998, nonché l’art. 11 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), che introduceva dei livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini.

Tale ultima disposizione è stata tuttavia dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sent. n. 287/2012, secondo la quale l’art. 11 citato “si pone in contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni”.

Sulla base dell’art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012 sono state invece sottoscritte, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 24 gennaio 2013, delle “Linee guida in materia di tirocini” destinate ad orientare la disciplina regionale in materia.
Il quadro normativo che emerge non sembra tuttavia del tutto compatibile con le fattispecie rappresentate dall’istante, tenuto peraltro conto che le stesse Linee guida, come riportato a loro interno, non si applicano ai tirocini transnazionali.

Per tali fattispecie occorre dunque far riferimento ad un diverso impianto regolatorio, tenendo anzitutto presente che, per quanto concerne i tirocini non curriculari svolti all’esterno dei confini nazionali ed in territorio straniero, trova evidentemente applicazione, in virtù del principio di territorialità, la normativa del Paese estero dove viene realizzato il tirocinio stesso o specifiche convenzioni tra Italia e Paese estero.
Diversamente, nelle ipotesi di tirocini non curriculari, svolti presso le ambasciate ovvero all’esterno dei confini nazionali, ma in territorio italiano, non può trovare applicazione sulla base del medesimo principio di territorialità la normativa del Paese straniero ospitante ma la disciplina interna.

In questa ultima ipotesi, tuttavia, non essendo rintracciabile una disciplina regionale di riferimento del soggetto ospitante (ambasciata), appare possibile configurare una fattispecie di tirocinio sui generis regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché sulla base del progetto formativo individuale a quest’ultima allegato, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale (art. 18, L. n. 196/1997 e D.M. 142/1998), così come del resto in parte già chiarito con risposta ad interpello n. così come del resto in parte già chiarito con risposta ad interpello n. 7/2010 in materia di tirocini “atipici”.

Tale soluzione assicura peraltro, in linea con il principio di parità di trattamento, l’applicazione di uno stesso regime normativo nell’eventualità di tirocini contestualmente promossi da Università situate in Regioni diverse da realizzarsi presso la medesima ambasciata”.
 
Michele Regina

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