Notizia: gli svantaggiati nota del Ministero del Lavoro del 5.6.2013

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Il Ministero del Lavoro ricorda che il 16 maggio 2013 è stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto del 20 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Decreto dovrà entrare in G.U.R.I..

 

Dal sito ministeriale.

Come previsto dal D.lgs. 24/2012 , il decreto favorisce l’occupazione delle categorie svantaggiate di lavoratori, per i quali, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, sarà possibile derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che sarebbero ordinariamente necessarie per avviare il rapporto di lavoro.

La norma stabilisce che sono da considerarsi lavoratori svantaggiati quanti

- “non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ovvero i soggetti che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi oppure hanno svolto attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione

- “non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale”, ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione

- “sono occupati in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani” e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall’ISTAT.

 

Michele Regina
Martedì 11 Giugno 2013

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