Novità lavoro di fine mese di marzo 2013

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Novità lavoro di fine mese di marzo 2013  :
a) Svantaggiati per il settore interinale e incentivi per le donne assunte fino al 2012 con contratto di inserimento  ;
b) contributo Aspi ordinario e addizionale ( precisazioni ) ;
c) lavoro accessorio ;
d) le nuove modalità di  comunicazione avvio lavoro intermittente.

 

 

a) E’ stato adottato   il Decreto sugli svantaggiati , in attesa di pubblicazione su GURI , per quanto concerne l’ atteso approfondimento normativo  ,  la cui assunzione consente di somministrare a termine senza i vincoli previsti dal comma 4 art. 20 del Dlgs 276/2003 . Si ricorda che tale novità è stata introdotta dal Dlgs 24/2012 di recepimento della direttiva europea sul lavoro interinale.
Tale novella offre maggiori opportuntià commerciali per le agenzie per il lavoro e per gli stessi utilizzatori ai fini della somministrazione di tali particolari categorie : in particolare  assenza di causale specifica e  assenza di contigentamento previsto dai CCNL degli utilizzatori.
Solo per precisazione  se tali assunzioni sono riferite a soggetti over 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi  e donne di qualsiasi età disoccupate da almeno  sei mesi ( per alcune regioni ) o da almeno 24 mesi per tutte le regioni  ci sono anche le riduzioni contributive previste dalla Legge Fornero per la cui fruizione si  è ancora  in attesa dei decreti attuativi.

Ma venendo al decreto appena varato la norma , art. 20 , comma 5 ter del citato Dlgs  ,  consente quanto di seguito  :
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo: a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennità' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi; b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.

Come detto il decreto in questione , previsto dallo stesso comma 5 ter, è stato adottato  dalla Ministra Fornero – in attesa di pubblicazione su GURI per la sua efficacia-  e prevede nel suo unico articolo
che sono da considerarsi lavoratori svantaggiati quanti:

a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

b) non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione;

c) sono occupati in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall’ISTAT.

Il Ministero del lavoro ha anche adottato , tra l’altro ,  il decreto , atteso in verità da molto  tempo , che  concerne la agevolazioni per le assunzioni con contratto di inserimento di donne  fino al 2012  .  Anche tale decreto è in attesa di pubblicazione in GURI . Si ricorda che tale provvedimento consente di riconoscere incentivi economici in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto, negli anni dal 2009 al 2012, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile.

b) Per quanto concerne l’ASPI  con la circolare 44 del 2013 l’INPS tra le altre cose ritorna sulla contribuzione ordinaria ed addizionale .
Per quella ordinaria l’Istituto rammenta che per le Agenzie per il lavoro  la stessa  per i lavoratori somministrati ( esclusi quelli di struttura quindi ) è pari all’1,31 % , mentre quella addizionale dell’1,4%  potrebbe subire – ove presenti-  i decrementi previsti per le eventuali agevolazioni  previste dalla normativa  per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori  ( contratto di  inserimento fino al 31.12.2012 , donne e over 50 anni di cui alla L. 92/2012 ), mentre non è dovuta per le assunzioni di lavoratori dalle liste di mobilità per effetto di una lettura sistematica della Legge 92.

 

c) La circolare 49/2013 approfondisce le novità a valle della citata Legge 92/2012 introdotte sul lavoro c.d. accessorio  .
Infatti a differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.
In considerazione di finalità antielusive, si ritiene di confermare che il ricorso all’istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

Importi massimi da considerare al lordo dei contributi .
Infatti  la nuova normativa sui buoni lavoro modifica il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostandolo sul prestatore a cui riferire tale nuovo limite.
Si prevede  pertanto che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:

  • a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
  • a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
  • a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.

Per i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria e quindi fino al 31 maggio 2013 continuano, invece, come precisato successivamente, ad operare i previgenti limiti economici-

Per  la categoria dei  “pensionati”  possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.
Resta escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il titolare di trattamenti, per i quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità.
Per i disoccupati si prevede che il “compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio” per cui si conferma che l’utilizzatore del buono lavoro (ossia il prestatore) possa essere rispettivamente disoccupato o inoccupato.

 

 

d) Per il lavoro intermittente è stato adottato dal Ministero il decreto , in attesa di pubblicazione , circa le modalità  di comunicazione di avvio dei lavoratori c.d. intermittenti.
Saranno ammesse  due sole modalità con deroghe solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici .

Il decreto, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce il modello di comunicazione 'UNI- intermittente' come strumento per l’adempimento della comunicazione. Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.

Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

• via email all’indirizzo di posta elettronica certificata
• attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro

La modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.

E’ stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi sopracitati (i sistemi di trasmissione del modello UNI- intermittente). In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente. Costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.

 

Michele Regina

1 aprile 2013

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