La Circolare 44/2013 dell’INPS su c.d. ticket licenziamento.

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Come si ricorderà la L:92/2012 ha tra le altre cose introdotto un nuovo contributo in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato teso a finanziare la c.d. ASPI (la nuova indennità di disoccupazione).

Infatti la legge recita: «Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30».
 
 
La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Restanoescluse dall’obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

a) dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o quelle  intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
b) risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
c) decesso del lavoratore.
 
L’Istituto ricorda che la  norma successiva alla L.92  ha sostituito il precedente parametro del 50% del trattamento ASpI spettante al lavoratore cessato con il 41% del massimale mensile.
 
Per l’INPS  ne deriva che per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%).
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3).
Su tale aspetto rimane qualche dubbio in quanto la normativa successiva alla L.92 aveva inteso correlare la percentuale non al massimale di 1.180,00 euro ma a quello previsto per il pagamento degli ammortizzatori per il corrente anno (più basso).
 
Ma sono importanti altre novità in merito:  

     1) il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
 
     2) per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi], il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16];
 
     3) nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a  tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40% .Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001;
 
     4) la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
 
Inoltre il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011.
 
Il contributo è dovuto  nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità.
 
Inoltre la contribuzione deve essere versata nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L. secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604/. In tale fattispecie , qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore l’erogazione della nuova indennità ASpI.
 
L’articolo 2, c. 35 stabilisce che, a far tempo da  1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, c.9, della legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte.
Il contributo è escluso  fino al 31 dicembre 2016 per i datori tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91.
 
Il contributo non è altresì dovuto per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
 
     A) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
     B) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.  
 
Come già illustrato nella circolare n. 140/2012, l’assicurazione ASpI è caratterizzata da un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.
 
Riguardo al contributo ordinario, si ribadisce che lo stesso è dovuto in misura piena  (1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera – secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012- lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011.
La medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da “gennaio 2013”, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D,lgs n. 167/2011.
Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, stante il combinato disposto di cui agli articoli 7, c. 4, del Dlgs. 167/2011 e 2, c. 37, della legge 92/2012, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione.
Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l’ulteriore percentuale (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978.
 
Con riferimento al contributo addizionale (1,40%) - introdotto dall’art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – si fa presente che sullo stesso potranno, ovviamente, operare le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall’articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012).
 
Stante il già richiamato disposto di cui all’articolo 2, c. 37 della legge di riforma del mercato del lavoro, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991, di lavoratori in mobilità.
 
Roma 24.03.2013
Michele Regina

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