Il Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori : novità dalla Rifoma del Lavoro la Circolare 40 del 2013 dell’INPS.

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Come noto la Legge 92/2012, tra l’altro, ha introdotto delle novita per i padri lavoratori.
L’INPS è intervenuta per dare le proprie istruzioni operative a riguardo con la Circolare 40/2013 del 14.03.2013.
Più in particolare legge di che trattasi con lo scopo di promuovere  una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” al comma 24 lettera a) dell’art. 4 istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), denominato “congedo facoltativo”.
 
Poi con decreto del 22 dicembre 2012  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi.
Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo previsti dalla legge 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Tale novella si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.
 
Tale nuova disciplina per il momento  non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
 
Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.
Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.
 
Tale congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
 
Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è invece condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
 
In tal caso quindi  questa fattispecie non è  un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall’attività lavorativa.
 
Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.
 
Il padre lavoratore  ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.
Il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.
 
Tale  l’indennità è anticipata dal datore di lavoro –  successivamente conguagliata con modalità che verranno illustrate successivamente dall’INPS  – fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale (msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).
Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del
periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni).
 
Il lavoratore per avvalersi dei congedi deve con preavviso di 15 gg farne comunicazione scritta al proprio datore: nel caso di congedo facoltativo deve allegare la rinuncia della madre per iscritto .
I congedi di che trattasi non sono fruibili ad ore.
 
Michele Regina
17.03.2013

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