CIRCOLARE 99 INPS
La circolare 99 dell'INPS sui Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito
L'Inps con la Circolare n°99 del 8.8.2014 fa il punto sui fondi solidarietà per il sostegno al reddito disciplinati dalla L.92/2012 come modificati dal comma 185 della L.147/2013 .Come si ricorderà la legge Fornero è intervenuta in proposito per cercare di fornire garanzie di prestazioni di sostegno al reddito ai dipendenti dei settori non coperti da ammortizzatori sociali per situazioni di momentanea crisi .
Ed infatti per detti settori produttivi, scoperti relativamente alla normativa in materia di integrazione salariale , la legge 92 ha istituito i fondi di solidarietà bilaterali per le imprese che hanno in media oltre quindici dipendenti.
Detti fondi vengono costituiti con decreto interministeriale del Lavoro e dell'Economia a valle di contratti collettivi, anche intersettoriali, per quei settori , come detto , privi di ammortizzatori sociali. In quei settori ,come l'artigianato , ove gli enti bilaterali sono consolidati, le parti sociali possono adeguare le fonti istitutive a quelle previste dalla legge 92/2014.
I Fondi di solidarietà non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
Gli accordi ed i contratti collettivi possono prevedere che nel Fondo di solidarietà di che trattasi , confluisca anche l'eventuale Fondo interprofessionale, istituito dalle medesime parti firmatarie, ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e successive modificazioni. In tal caso affluisce al Fondo anche il gettito del contributo integrativo ( 0,30 %) stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni.
I settori che non si adeguano interviene il fondo di solidarietà residuale, istituito con DM del Ministero del Lavoro, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori non coperti da fondi bilaterali e che occupano in media più di quindici dipendenti.
L'Istituto chiarisce la verifica del target dimensionale, che permette la partecipazione al fondo residuale , va verificata mensilmente e con riferimento alla media del semestre precedente. Nell'imponibile di manodopera devono essere compresi i dipendenti di qualunque qualifica , compresi i lavoratori a domicilio e i dirigenti. Vengono esclusi gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. Si computano i dipendenti assenti per gravidanza e puerperio o altre cause legali di assenza, salvo siano stati sostituiti : in questo caso si conta il lavoratore assunto in sostituzione.
Nel semestre di studio sono compresi i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali ; per le aziende di nuova costituzione il requisito va verificato sui mesi di attività, ove inferiori al semestre.
Tre sono le fonti di finanziamento di detti fondi: ordinaria, addizionale e straordinaria. Quella ordinaria è per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore; l'addizionale non può essere inferiore all'1,5% ed è dovuta sull'importo delle prestazioni erogate dal fondo ; il contributo straordinario serve a coprire l'eventuale erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.
I fondi hanno l'obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in ove non abbiano risorse stanziate in bilancio . È pertanto possibile modificare le aliquote di contribuzione anche in corso d'anno per garantire il pareggio mediante decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia. In assenza dell'adeguamento contributivo l'INPS non può erogare prestazioni in eccedenza.
A cura di Michele Regina, CdL
10/08/2014